Art. 11.
(Efficacia del concordato).

      1. Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura.
      2. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori fa rivivere le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.